In breve: dal 1° luglio 2026 chi viene assunto nel settore privato sceglie la destinazione del TFR con il modulo TFR3, che sostituisce il TFR2. Il termine è di 60 giorni dall’assunzione. Chi è alla prima assunzione, o ha già un fondo pensione alimentato dal TFR, se non sceglie finisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo (in mancanza, nel fondo residuale Cometa).
Quadro generale
Dal 1° luglio 2026 i lavoratori privati neoassunti scelgono la destinazione del TFR con il modulo TFR3, che sostituisce il TFR2 (Decreto Interministeriale 4 settembre 2026, attuativo dell’art. 1, comma 204, L. 199/2025, che ha modificato l’art. 8 D.lgs. 252/2005).
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è la quota di retribuzione che l’azienda accantona ogni anno e liquida alla fine del rapporto. Può restare in azienda, nel regime ordinario dell’art. 2120 c.c., oppure essere destinato a un fondo di previdenza complementare.
Il modulo segue una struttura a specchio: una sezione introduttiva comune a tutti, con l’informativa datoriale e la dichiarazione della propria situazione lavorativa, un percorso per chi è alla prima assunzione nel settore privato e un percorso per chi ha già lavorato in precedenza, diviso a sua volta in due casi.
Il termine per scegliere è in ogni caso di 60 giorni dalla data di assunzione. In assenza di scelta, scatta l’adesione automatica al fondo pensione collettivo previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale (in mancanza, al fondo residuale Cometa).
Lavoratori di prima assunzione (Sezione 1)
Chi non ha mai lavorato prima nel settore privato aderisce automaticamente, dalla data di assunzione, al fondo pensione collettivo previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale. Ha 60 giorni per scegliere diversamente.
Se non sceglie nulla, il TFR e i contributi, del lavoratore e del datore di lavoro, nella misura fissata dagli accordi, confluiscono nel fondo. I versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma coprono retroattivamente il periodo dalla data di assunzione.
Le quattro opzioni della Sezione 1
| Opzione | Cosa significa | Esempio |
|---|---|---|
| A: conferire al fondo dell’adesione automatica | Il lavoratore accetta il fondo previsto dal CCNL, nella percentuale che l’accordo consente (di regola il 100%). | Marco viene assunto con CCNL Metalmeccanica: non fa nulla, TFR e contributi vanno automaticamente al fondo previsto dal contratto. |
| B: non conferire il contributo a proprio carico | Esercitabile solo se la retribuzione annua lorda è sotto l’assegno sociale (7.101,12 € annui nel 2026). Il TFR e il contributo del datore restano comunque dovuti. | Giulia lavora part-time con reddito annuo di 6.000 €, sotto la soglia: rinuncia alla propria trattenuta in busta paga, ma il TFR va comunque al fondo. |
| C: conferire a un fondo diverso, di propria scelta | Il lavoratore sceglie un fondo diverso da quello previsto dal CCNL, ad esempio un fondo aperto. | Luca preferisce un fondo aperto che già conosce. Lo indica nel modulo entro 60 giorni, invece di lasciare che scatti l’automatismo. |
| D: non conferire il TFR alla previdenza complementare | Il TFR resta in azienda secondo l’art. 2120 c.c. La scelta è comunque reversibile in futuro verso la previdenza complementare. | Sara preferisce tenere il TFR in azienda per ora. Lo comunica entro 60 giorni e resta libera di cambiare idea più avanti. |
L’opzione B è indipendente dalle altre: riguarda solo la trattenuta a carico del lavoratore, non il TFR né il contributo datoriale.
Lavoratori non di prima assunzione (Sezione 2)
Senza una posizione di previdenza complementare già attiva
Chi ha già lavorato ma non ha mai versato TFR a un fondo pensione non è soggetto ad alcun automatismo. Il TFR resta regolato dall’art. 2120 c.c. ed eventualmente dal Fondo Tesoreria INPS per le aziende sopra la soglia dimensionale.
Non c’è una scelta di destinazione del TFR da compiere tra le opzioni A-D: il lavoratore barra, nella sezione introduttiva, la dichiarazione di non avere in essere un’adesione con versamento di TFR, senza passare alle Sezioni 1 o 2. Resta comunque libero di aderire in futuro alla previdenza complementare, con adesione esplicita separata.
Esempio: Andrea cambia lavoro dopo cinque anni in un’altra azienda, ma non ha mai avuto un fondo pensione. Con il nuovo datore barra, nella sezione introduttiva, la casella che dichiara questa situazione: nessuna scelta di destinazione, nessuna scadenza di 60 giorni su questo fronte.
Con una posizione di previdenza complementare già attiva
Chi ha già un fondo pensione alimentato da TFR di un rapporto precedente non può tornare al TFR in azienda. Può scegliere solo a quale fondo destinare il nuovo TFR maturando, entro 60 giorni dall’assunzione. In assenza di scelta, si applica lo stesso automatismo visto per la prima assunzione.
Le tre opzioni della Sezione 2
| Opzione | Cosa significa | Esempio |
|---|---|---|
| A: conferire al fondo dell’adesione automatica | Di regola la percentuale è piena (100%). Può scendere fino al 50% se il lavoratore era iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29/4/1993 e gli accordi non prevedono la previdenza complementare. | Paolo, già iscritto a un fondo dal lavoro precedente, cambia azienda. Non fa nulla: il nuovo TFR maturando va automaticamente allo stesso circuito previsto dal nuovo CCNL. |
| B: non conferire il contributo a proprio carico | Stessa regola della soglia assegno sociale vista per la Sezione 1 (7.101,12 € annui nel 2026). | Come per l’opzione B della prima assunzione, ma qui riguarda il TFR maturando nel nuovo rapporto. |
| C: conferire a un fondo diverso, di propria scelta | Il lavoratore sposta il nuovo TFR maturando verso un fondo diverso da quello del nuovo CCNL. | Elena preferisce continuare a versare al fondo del suo vecchio settore: lo indica esplicitamente nel modulo. |
Differenza chiave rispetto alla Sezione 1: manca l’opzione di non conferire nulla (la D della Sezione 1). Chi ha già una posizione attiva non può uscirne restando nel nuovo rapporto di lavoro; l’unica via d’uscita è il riscatto della posizione alle condizioni dell’art. 14 D.Lgs. 252/2005, istituto distinto, non gestito da questo modulo.
Tabella di sintesi e promemoria
| Situazione del lavoratore | Automatismo se non sceglie | Può restare con il TFR in azienda? | Termine per scegliere |
|---|---|---|---|
| Prima assunzione | Sì, al fondo collettivo (o Cometa in via residuale) | Sì (opzione D) | 60 giorni dall’assunzione |
| Non prima assunzione, senza posizione attiva | No, nessun automatismo | Sì, è il regime di base | Nessun termine su questo modulo |
| Non prima assunzione, con posizione attiva | Sì, al fondo collettivo (o Cometa in via residuale) | No | 60 giorni dall’assunzione |
Domande frequenti sul modulo TFR3
Entro quanto tempo devo scegliere la destinazione del TFR?
Entro 60 giorni dalla data di assunzione. Il termine vale per chi è alla prima assunzione e per chi ha già una posizione di previdenza complementare attiva.
Cosa succede se non compilo il modulo TFR3?
Se sei alla prima assunzione o hai già un fondo pensione alimentato da TFR, scatta l’adesione automatica al fondo previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale, in mancanza al fondo residuale Cometa. Se hai già lavorato e non hai mai versato TFR a un fondo, nessun automatismo: il TFR resta in azienda.
Posso lasciare il TFR in azienda?
Sì se sei alla prima assunzione (opzione D) o se non hai una posizione di previdenza complementare attiva. No se hai già un fondo alimentato da TFR di un rapporto precedente: in quel caso puoi solo scegliere a quale fondo destinare il nuovo TFR.
Che differenza c’è tra TFR2 e TFR3?
Il TFR3 sostituisce il TFR2 per i lavoratori privati neoassunti dal 1° luglio 2026 e prevede un percorso diverso a seconda che il lavoratore sia alla prima assunzione oppure abbia già lavorato in precedenza.
Scarica il fac-simile del modulo TFR3
Puoi scaricare il fac-simile del modulo TFR3 in formato PDF, da consultare prima della compilazione.
Hai dubbi sul modulo o sul caso di un tuo dipendente? Contatta lo Studio: ti aiutiamo a compilarlo correttamente.
Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2026. A cura dello Studio Fava: Consulenza Commerciale, Tributaria e del Lavoro.
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